MARCATURA CE PORTE TAGLIAFUOCO

MARCATURA CE PORTE TAGLIAFUOCO

NOTA INFORMATIVA

In data 28.10.2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ( G.U.E. ) la norma EN 16034 – “Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili – Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”.

Norma di prodotto che stabilisce le caratteristiche prestazionali delle porte tagliafuoco con marcatura CE.

La comunicazione della G.U.E., per la norma citata stabilisce la data dell’entrata in vigore: 01.11.2016, e la data di scadenza del periodo di coesistenza con le precedenti normative nazionali: 01.11.2019; una nota precisa inoltre che la norma EN 16034:2014 può essere applicata esclusivamente insieme alle seguenti norme di prodotto:

EN 13241:2016 – “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – caratteristiche e prestazioni”. (Porte Carrabili)

o in alternativa :

EN 14351:2016-parte 1 – “Finestre e porte esterne pedonali – caratteristiche e prestazioni”.

La norma EN 16034 congiuntamente alle due norme di prodotto precedenti, tutte già pubblicate sulla G.U.E., dallo 01.11.2019 sono da applicare obbligatoriamente; le corrispondenti tipologie di porte tagliafuoco devono essere marcate CE.

Diversamente dalle precedenti, la norma EN 14351-parte 2 – “Finestre e porte interne pedonali – caratteristiche e prestazioni”, non solo a tutt’oggi non è stata pubblicata sulla G.U.E., ma è stata bocciata dalla commissione europea, e quindi dovrà essere riscritta.

Per tale motivo le porte interne pedonali non possono essere marcate CE, e continueranno ad essere commercializzate in base al D.M. 21 giugno 2004, con l’Omologazione Ministeriale Italiana.

Entrando nel merito delle porte che dallo 01.11.2019 devono essere marcate CE, è necessario precisarne le definizioni che ne stabiliscono con esattezza l’utilizzo.

PORTE E PORTONI INDUSTRIALI SCORREVOLI E A BATTENTE

La norma EN 13241:2016 – Porte e cancelli industriali e da garage, al punto 1.1 – “Generalità”, specifica scopo e campo di applicazione della norma:

Porte e cancelli industriali commerciali e da garage, “destinati all’installazione in aree accessibili alle persone e per i quali gli scopi principali sono quelli di offrire un accesso sicuro a merci e veicoli accompagnati o guidati da persone, in complessi industriali, commerciali o residenziali”.

Concludendo le porte tagliafuoco scorrevoli e le porte tagliafuoco a battente utilizzate come passo carraio, in altre parole le porte a cui si applicano congiuntamente le norme EN 16034 ed EN 13241, devono essere obbligatoriamente marcate CE dallo 01.11.2019.

Per le stesse porte decade l’Istituto dell’Omologazione Ministeriale, così come inteso sino ad oggi.

PORTE ESTERNE PEDONALI

La norma EN 14351-1 – “Finestre e porte esterne pedonali” al punto 3.1 – “Termini e definizioni” precisa: “Porta che separa il clima interno dal clima esterno di una costruzione, il cui impiego previsto principale è il passaggio di pedoni”.

Al fine di evitare equivoci, è importante attribuire la corretta accezione alle voci inserite nella norma:

Per “clima” si definisce l’insieme delle grandezze fisiche misurabili seguenti: temperatura, umidità, pressione, radiazione solare, precipitazioni, nuvolosità, vento.

Per “costruzione” si intende un edificio, un fabbricato, un palazzo, uno stabile, adibito ad uso civile, industriale o commerciale.

Quindi per porta pedonale esterna si deve intendere la porta posta sul muro perimetrale esterno di una costruzione, così come sopra intesa, ed esposta agli agenti atmosferici.

Pertanto le “ Finestre e Porte esterne pedonali “ così come definite, a cui si applicano congiuntamente le norme EN16034 ed EN 14351-1 devono essere obbligatoriamente marcate CE dallo 01.11.2019.

Per le stesse porte decade l’Istituto dell’Omologazione Ministeriale.

PORTE INTERNE PEDONALI

In questa tipologia di porte tagliafuoco rientrano tutte quelle non previste dalle precedenti norme già pubblicate sulla G.U.E., quindi tutte le porte a battente o scorrevoli che non siano classificabili come esterne o carrabili.

Come già detto queste tipologie di porte non possono essere marcate CE e devono essere omologate secondo il D.M. 21 giugno 2004.

INTERPRETAZIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

E’ importante citare la lettera circolare del Ministero dell’Interno pubblicata lo 06/11/2019, che per le porte resistenti al fuoco, ricadenti nella marcatura CE, indica chiarimenti ed indirizzi applicativi.

Nella circolare ministeriale si concepisce una nuova definizione di porta per uso esterno: “Serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse”.

La norma EN 14351-1 definisce esterna la porta sul perimetro di una costruzione esposta agli agenti atmosferici.

La Circolare Ministeriale definisce esterna la porta che divide due locali, quindi sostanzialmente una porta interna alla quale, come condizioni climatiche, possono essere applicate solo le grandezze fisiche tipiche di locali climatizzati: temperatura ed umidità.

Di fatto, per porta tagliafuoco esterna, il Ministero ha fornito la medesima definizione della ENEA (Agenzia Nazionale dell’Energia Sostenibile) data alle porte ai fini dell’applicazione dell’ecobonus (detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio).

E’ evidente la contraddizione contenuta nella definizione di porta esterna fornita dal Ministero, ed ancor più il contrasto esistente con la norma EN 14351-1.

In occasione di un incontro con le associazioni di categoria, i Vigili del Fuoco hanno precisato, a tale riguardo, che sarà a carico del progettista definire, con particolare riferimento ai casi dubbi, l’inserimento di una porta con caratteristiche da esterno oppure con caratteristiche da interno.

PUNTO DI VISTA GIURIDICO

Una norma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea (G.U.E.) è cogente, in altre parole è obbligatoria ed inderogabile.

La Circolare Ministeriale non è fonte del diritto e come tale non è vincolante.

Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva che aiuti a sintetizzare quanto sopra esposto.

TIPOLOGIAObbligo MARCATURA CE dal 01.11.2019Norme di riferimento
Porte tagliafuoco SCORREVOLI CARRABILI 1SIEN 16034:2014 EN 13241:2016
Porte tagliafuoco a BATTENTE CARRABILI 1SIEN 16034:2014 EN 13241:2016
Porte tagliafuoco a BATTENTE PEDONALI ESTERNE 2SIEN 16034:2014 EN 14351-1:2016
Porte tagliafuoco SCORREVOLI con utilizzo principale per passaggio pedonaleNOD.M. 21 Giugno 2004 Omologazione Ministeriale
Porte tagliafuoco a BATTENTE PEDONALI INTERNENOD.M. 21 Giugno 2004 Omologazione Ministeriale

1 ”…destinate all’installazione in aeree accessibili alle persone e per le quali gli scopi principali sono quelli di offrire un accesso sicuro a merci e veicoli accompagnati da persone, in complessi industriali, commerciali e residenziali.”
(rif. EN 13241:2016 Punto 1.1 – Generalità)

2 ”…porta che separa il clima interno dal clima esterno di una costruzione”
(rif. EN 14351-1:2016 Punto 3.1 – Termini e definizioni)
Per porta pedonale esterna si deve intendere la porta posta sul muro perimetrale esterno di una costruzione ed esposta agli agenti atmosferici.

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